CASSAZIONE: E’ REATO LA CONTRAFFAZIONE DI ACCENDINI BIC
(AGI) - Roma, 5 lug. - Compie un reato chi deteiene e vende accendini contraffatti, imitando, seppur grossolanamente, la tradizionale forma di quelli coperti dal brevetto della Bic. Lo sottolinea la Cassazione, annullando con rinvio una sentenza con cui la Corte d’appello di Cagliari aveva assolto “perche’ il fatto non sussiste” dai reati di ricettazione e vendita di prodotti industriali con segni mendaci un uomo che deteneva un quantitativo di accendini simili a quelli prodotti dalla Bic. I giudici del merito avevano motivato tale assoluzione rilevando che, attraverso un raffronto tra gli accendini sequestrati e quelli originali, era evidente “la cattiva qualita’ della riproduzione”.
La Suprema Corte (seconda sezione penale, sentenza n.25073) ha accolto il ricorso presentato dal procuratore generale di Cagliari, rilevando che il reato in questione “e’ configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotto originali e quelli non autentici e quindi errore circa l’origine e la provenienza del prodotto”. La fattispecie di reato prevista dall’articolo 474 del codice penale (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) “e’ volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell’acquirente - sottolineano gli alti giudici - ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, trattandosi di reato di pericolo, per la cui configurazione non e’ necessaria l’avvenuta realizzazione dell’inganno”. Il reato, dunque, conclude la Cassazione, “sussiste ogniqualvolta venga accertato lo svolgimento del commercio con marchio contraffatto, non essendo necessaria una situazione tale da trarre in inganno il cliente sulla genuinita’ della merce”. (AGI) Oll